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Sicurezza-generale

Formazione generale per il lavoratore (4 ore)

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la formazione di tutti i lavoratori secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In particolare, l’Accordo prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere generale e un modulo di carattere specifico. Per tutti i settori la formazione generale ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.